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Università della
Terza Età MILANO GALLERIA |
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Regolamento |
Lo STATUTO approvato il 16 giugno 2017 dell' "UTE - Università
della Terza Età Milano
Galleria"
ART. 1 (Denominazione, sede e durata) 1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: con sede legale in Milano Via Vittor Pisani n. 6 e sede operativa sempre in Milano, Via Cuore di Maria Immacolata n. 5, presso la Parrocchia Santa Maria Liberatrice. 2. La sede sociale può essere trasferita in altra località con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. 3. La durata dell'Associazione è illimitata. ART. 2 - (Finalità) 1. L'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, asindacale e aconfessionale; svolge attività di utilità sociale ed organizza la sua attività secondo principi di democraticità e di partecipazione. 2. Scopo dell'Associazione è dare risposta ai nuovi bisogni di cultura emergenti e favorire l'adulto e l'anziano a recuperare il proprio protagonismo e la propria identità personale nel contesto della società, promuovendo ed organizzando l'Università della Terza Età.
1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, ne fanno domanda e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. 2. I Soci svolgeranno le proprie attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto in ragione delle disponibilità personali. 3. I soci si dividono in: - FONDATORI, le persone fisiche intervenute nella fondazione dell'Associazione; - BENEMERITI, le persone fisiche ammesse dal Consiglio direttivo per particolari benemerenze; - ORDINARI, le persone fisiche che aderiscono, a tempo indeterminato, all'Associazione, impegnandosi a versare la quota annuale associativa, e a fornire all'Università prestazioni gratuite secondo le richieste degli organi direttivi; - SOSTENITORI, gli enti pubblici e privati, gli istituti, le accademie, le società ed i cittadini che versano una quota sociale non inferiore a quella deliberata dal Consiglio Direttivo; possono partecipare alla vita dell’associazione e dare alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari. - UTENTI, le persone che intendono aderire alle proposte di corsi, laboratori o altre attività dell'Associazione, e presentino al Consiglio Direttivo la domanda di iscrizione. Il Consiglio decide sulla ammissione e l'iscrizine degli stessi decorre dalla data di deliberazione consiliare. La qualifica di socio utente dei corsi si perde alla scadenza di ogni anno accademinco. 4. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota annuale associativa. 5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa, a cui tutti i soci sono tenuti, è intrasmissibile e non rivalutabile. ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci) 1 I soci, esclusi i soci benemeriti, i soci sotenitori e i soci utenti dei corsi, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata e preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo. Il rimborso avverrà dietro esibizione di un idoneo giustificativo. 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. ART. 5 - (Recesso e decadenza del socio) 1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. 2. Il socio decade per dimissioni, per morosità biennale e/o per la sospensione prolungata delle prestazioni concordate; il socio decade altresì in caso di comportamento lesivo nei confronti dell'Associazione. RT. 6 - (Organi sociali) 1.Gli organi dell'Associazione sono: - Assemblea dei soci - Consiglio Direttivo - Presidente - Comitato Didattico - Revisore dei Conti - Collegio dei Probiviri 2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito. ART. 7 - (Assemblea) 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci 2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. 3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario 4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. 5. Ogni associato non potrà rappresentare per delega (da conferirsi per iscritto) più di due associati. ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea) 1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, rese in conformità al presente statuto, vincolano tutti i soci. 2. Spetta all'Assemblea dei soci: a) eleggere con scadenza triennale il Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) e da un massimo di 13 (tredici) membri eletti fra i soci in regola con i versamenti delle quote; b) approvare ogni anno entro ottobre il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno seguente; c) approvare gli indirizzi fondamentali dell'Associazione ; d) deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; e) deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci; f) aprire nuove sedi dell'Università ART. 9 - (Validità Assemblee) 1. L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione purchè non nello stesso giorno. 2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti. 3. L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti: * modifiche dello statuto per le quali occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; * lo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. ART. 10 - (Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente. 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. ART. 11 - (Consiglio Direttivo) 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso fra 5 e 13 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti e rimane in carica per un triennio. 2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; elegge, nel suo seno, per un triennio, il Presidente, il Magnifico Rettore, il Vice Rettore, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente del Lions Club di Milano Galleria, socio dell'U.T.E. sarà di diritto Vice Presidente dell'U.T.E. e resterà in carica sino alla cessazione del suo mandato di presidente del Lions Club. Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea. In particolare il Consiglio: a) redige ogni anno il bilancio consuntivo entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio e lo deposita presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea; redige il bilancio preventivo; b) provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea, al buon funzionamento dell'Università della Terza Età e a risolvere i problemi organizzativi concreti; c) ammette nuovi soci ordinari, previa domanda scritta da parte dei richiedenti e decide sui casi di recesso e di decadenza; in quest'ultima ipotesi il socio dovrà essere preventivamente avvertito. d) determina la quota associativa annuale e la quota di iscrizione ai corsi. ART. 12 - (Presidente) 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. 2. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi. ART. 13 - (Risorse economiche) 1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: - contributi e quote associative - donazioni e lasciti - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 2. l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario) 1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. 2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 ottobre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7. 2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 16 - (Il Revisore dei Conti) 1. Il Revisore dei Conti è l'organo di controllo economico e finanziario dell'Associazione. 2. Spetta al Revisore dei Conti: a) vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; b) certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale della Assemblea ordinaria; c) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali. ART. 17 - (Collegio dei probiviri) 1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni tre anni dal Consiglio Direttivo. Ha la funzione di dirimere le controversie inerenti il rapporto associativo. 2. Il Presidente del Collegio dei probiviri viene nominato al suo interno. ART. 18 - (Comitato didattico) 1. Il Comitato didattico, provvede annualmente alla programmazione e alla verifica dell'attività didattica. Esso è composto dai membri del Consiglio direttivo, da due iscritti all'Università della terza età, annualmente scelti entro ottobre tra gli iscritti all'Università. 2. La responsabilità didattica-scientifica dei corsi è demandata al Magnifico Rettore. A lui compete presiedere il Comitato didattico e nominare i docenti dei corsi e dei seminari, su indicazioni del Comitato didattico stesso. ART. 19 - (Disposizioni finali) 1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
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Art. 4
Art. 5
Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Il
presente Regolamento deve essere osservato dagli iscritti e dai
docenti. |
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Home Page | Ultimo aggiornamento 02/04/2020 |
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